Nuovo DM, cosa cambia per noi?
E’ stato firmato, ed è in pubblicazione nella G.U., il Decreto ministeriale che identifica quali apparecchi sono da considerarsi VDS da ora in poi.
Come saprete, questo DM si è reso necessario per sanare la “situazione pesi” dopo che l’Europa ha deciso di lasciare ai singoli stati la scelta di normare fino a 600 kg. Ricorderete anche che in un primo tempo si è tentata la soluzione con una legge che modificasse l’intero impianto della vecchia 106, la madre del volo ultraleggero, ma viste le pastoie parlamentari con ben quattro proposte di legge avanzate (ora ridotte a due per accorpamento), alla fine si è preferito, diciamo così, velocizzare i tempi sostituendo con questo Decreto l’allegato alla 106 che definiva appunto le caratteristiche dei VDS (era il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2010).
Dunque, secondo questo nuovo DM, sono considerati VDS gli apparecchi con le seguenti caratteristiche.
CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI PER L’IMPIEGO NEL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
1) Velivoli (aeroplano, idrovolante o anfibio), diversi da quelli senza equipaggio, che siano al
massimo biposto, la cui velocità misurabile di stallo o la velocità costante di volo minima
in configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocità calibrata e con una massa
massima al decollo (maximum take-off mass «MTOM») non superiore a 600 kg per i
velivoli non destinati all’impiego sull’acqua o a 650 kg per i velivoli destinati all’impiego
sull’acqua.
2) Elicotteri, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che siano al massimo biposto e con
una MTOM non superiore a 600 kg per gli elicotteri non destinati all’impiego sull’acqua o
a 650 kg per gli elicotteri destinati all’impiego sull’acqua.
3) Alianti, diversi dagli alianti senza equipaggio, e motoalianti, diversi dai motoalianti senza
equipaggio, che siano al massimo biposto e con una MTOM non superiore a 600 kg.
4) Autogiro monoposto e biposto con una MTOM non superiore a 600 kg.
5) Aerostati e dirigibili monoposto o biposto aventi un volume massimo di progetto non
superiore a 1200 m3 in caso di aria calda, e non superiore a 400 m3 in caso di altro gas di
sollevamento.
6) Deltaplano a motore, in configurazione terrestre, idrovolante o anfibio, al massimo
biposto, la cui velocità misurabile di stallo o la velocità costante di volo minima in
configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocità calibrata e con una massa
massima al decollo non superiore a 600 kg per i deltaplani non destinati all’impiego
sull’acqua o a 650 kg per i deltaplani destinati all’impiego sull’acqua.
7) Paracadute a motore, al massimo biposto, con una massa massima al decollo (MTOM) non
superiore a 300 kg per i monoposto e 450 kg per i biposto.
8) Qualsiasi altro apparecchio con equipaggio con una massa a vuoto massima, compreso il
combustibile, non superiore a 70 kg.
Perché ne stiamo parlando su Volo minimale? Perché è emersa la novità che potete leggere al punto 8, cioè sono considerati a parte gli ultraleggeri (tutti) sub-70 kg. Può significare molto e può significare niente, vediamo perché.
Prima di tutto, quali sono i VDS con peso inferiore ai 70 kg? In sostanza qualsiasi apparecchio da volo libero, i paramotore (direi sia mono che biposto) e i nanotrike delta più leggeri presenti sul mercato. Bene, si tratta quindi di una nuova classe deregolamentata come richiediamo da tempo? Alt, qui occorre un chiarimento.
Il Decreto chiarisce solo quali sono le caratteristiche che devono essere considerate perché gli apparecchi siano classificati VDS, non le classi di suddivisione. Questo compito, attualmente, è demandato al “Regolamento Tecnico-Operativo-Didattico AeCI per il Volo da Diporto o Sportivo con apparecchi provvisti di Motore Approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto prot. n. 247 del 15 luglio 2015”, che è un Regolamento curato direttamente da AeCI (anche se deve essere approvato dal Ministero competente). Quindi, allo stato attuale, se come speriamo verrà implementata una classe deregolamentata “Sub-70 kg” (altrimenti perché prevedere il punto 8?), tale Regolamento tecnico dovrà essere aggiornato.
E sulla eventuale e non scontata deregolamentazione, vi è un altro ostacolo non da poco. Se si continua a leggere il Decreto, nella parte finale si legge: “Ferme restando le norme e gli allegati tecnici previsti ed operanti nel D.P.R.133/2010… ecc. ecc.. Questo significa che il DPR 133 che attualmente regola l’intera attività VDS, rimane valido così com’è, ed è un problema. Infatti, al suo interno all’articolo 7 si legge quanto segue:
Art. 7
Registrazione ed identificazione degli apparecchi VDS muniti di motore
- Sono ammessi alla circolazione sul territorio nazionale gli apparecchi VDS muniti di motore, aventi caratteristiche conformi a quelle di cui all’allegato alla legge 25 marzo 1985, n.106, iscritti nel registro di cui all’articolo 5, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.7 dell’11 gennaio 2005, di seguito denominato : «DPCM 20 ottobre 2005», tenuto dall’Aero Club d’Italia ed in possesso del certificato di identificazione, di cui al comma 5, nonché gli apparecchi VDS muniti di motore iscritti nei registri degli Stati membri dell’Unione europea.
Dunque, almeno a livello di burocrazia, allo stato attuale non cambia una virgola. Quello che può cambiare, sempre per revisione del Regolamento Tecnico operativo e sempre che sia finalmente riconosciuta una Classe apposita, potrà essere la gestione di questi piccoli apparecchi, i costi burocratici, i corsi, le assicurazioni dei nanotrike, le modalità di istruzione ecc.. Ma, purtroppo per i motivi di cui sopra, non è ancora il momento di festeggiare.
Infine, per l’agognata classe VDS 120 kg, la strada si fa davvero lunga, poiché a questo punto occorrerà aspettare l’iter legislativo parlamentale di cui accennavo inizialmente, sia che questo revisioni l’intera legge 106, sia che si limiti a modificare il Regolamento 133/2010.
Articolo in aggiornamento.